DOMICILIO DIGITALE E PEC: NUOVO OBBLIGO NORMATIVO

Pubblicato il: 21 / 09 / 2020















Si ricorda che  il DL 185 del 29 novembre 2008, poi convertito con modificazioni nella Legge 28 gennaio 2009 n. 2, ha reso la Posta Elettronica Certificata obbligatoria per tutti i “professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato … omissis … entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge” (Art. 16 comma 7).


La legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) è intervenuta sul  D.L.185/2008 apportando le seguenti modificazioni:


Al comma 7:


al primo periodo, le parole da “indirizzo di posta elettronica” ……………” sono sostituite dalle seguenti: “domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n -ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;


Il comma 7 bis è sostituito dal seguente


"Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio."


 Pertanto, alla luce di quanto sopra, si invitano gli iscritti che non lo avessero già fatto



  • A comunicare a questo Ordine all’indirizzo ordingar@pec.aruba.it il proprio indirizzo PEC

  • A dotarsi quanto prima di un indirizzo PEC e darne comunicazione a questo Ordine all’indirizzo ordingar@pec.aruba.it

  • Avere cura di controllare che la propria casella di PEC sia valida e funzionante.



Dopo tale data questo Ordine, al fine di ottemperare all’obbligo di verifica ed aggiornamento dell’elenco dei domicili digitali dei propri iscritti, procederà, senza ulteriore avviso,  all’invio delle diffide agli inadempienti come previsto dalla normativa.


 


 


 




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