Legge e Regolamento Istitutivi Dell’ Ordinamento Professionale

L. 24 GIUGNO 1923 N. 1395

Art. 1 - Il titolo d’ingegnere e quello di architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti d’istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell’art. 12.

Art. 2 - E’ istituito l’Ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell’albo di ogni provincia. Per ciascun iscritto nell’albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l’iscrizione.

Art. 3 - Sono iscritti nell’albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all’art. 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all’art. 28 della L.28 giugno 1874 n. 1938. Potranno essere iscritti nell’albo anche gli ufficiali generali e superiori dell’arma del Genio che siano abilitati all’esercizio della professione a senso del R.D. 6 settembre 1902 n.485.

Art. 4 - Le perizie e gli incarichi relativi all’oggetto della professione d’ingegnere e di architetto sono dall’autorità giudiziaria conferiti agli iscritti all’albo. Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell’opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti all’albo. Tuttavia, per ragioni di necessità o di utilità evidente, possono le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti commi essere affidati a persone di competenza tecnica, anche non iscritte nell’albo, nei limiti e secondo le norme che saranno stabiliti col regolamento.

Art. 5 - Gli iscritti nell’albo eleggono il proprio Consiglio dell’Ordine che esercita le seguenti attribuzioni:

1. procede alla formazione e all’annuale revisione e pubblicazione dell’albo, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni;

2. stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell’Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;

3. dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;

4. vigila alla tutela dell’esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell’Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell’esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli artt. 26, 27, 28 e 30 della L 28/06/1874 n. 1938, in quanto siano applicabili.

Art. 6 - Contro le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine relative alla mancata iscrizione nell’albo è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria con le norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 7 - Le norme relative alla determinazione dell’oggetto e dei limiti delle sue professioni, alla composizione e funzionamento del Consiglio dell’Ordine, alla formazione e annuale revisione dell’albo e per le impugnative contro provvedimenti disciplinari, nonché quelle di coordinamento con le disposizioni vigenti nelle nuove provincie e tutte le altre per l’attuazione della presente legge e di coordinamento, saranno emanate con regolamento, sulla proposta dei Ministri della giustizia, dell’interno, dell’istruzione e dei lavori pubblici udito il parere di una Commissione di nove componenti, da nominare con decreto Reale, su proposta del Ministro della giustizia, d’accordo con gli altri ministri interessati, posseggono i requisiti per l’iscrizione all’albo.

Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate all’art. 11 albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per altre categorie dei periti tecnici.

Potranno essere iscritti in tali albi coloro ai quali spetti il relativo titolo professionale rilasciato da scuole Regie pareggiate o parificate. Con apposito regolamento, sulla proposta dei Ministri dell’Interno, della Giustizia, dell’Istruzione e dei Lavori Pubblici, udito il parere della stessa Commissione di cui alla prima parte del presente articolo, alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della categoria interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi collegi, la determinazione dell’oggetto e di limiti dell’esercizio professionale e le disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione.

 

REGOLAMENTO PER LE PROFESSIONI DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO

Regio Decreto edl 23/10/1925 N. 2537

Capo I - DELL'ALBO

Art. 1 - In ogni provincia e' costituito l'Ordine degli ingegneri e l'Ordine degli architetti, aventi sede nel Comune capoluogo (art. 2 legge).

Art. 2 - Ogni Ordine provvede alla formazione del proprio albo.
Quando gli iscritti nell'albo non raggiungono il numero di 25, essi saranno iscritti nell'albo di un capoluogo vicino, che sara' determinato dal Primo Presidente della Corte di Appello.

Art. 3- L'albo conterra' per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, la paternita', la residenza.
L'iscrizione nell'albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio della professione con eventuale indicazione dell'autorita' da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonche' la data dell'iscrizione.
Chi si trova iscritto nell'albo deve comunicare al Consiglio dell'Ordine mediante lettera raccomandata, l'eventuale cambiamento di residenza.

Art. 4- Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di quella di architetto, ai sensi del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909 salve le disposizioni dell'art. 60 del presente regolamento.
Potranno essere iscritti nell'albo a termini dell'art. 3, capoverso, della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione, ai sensi del R.D. 6 settembre 1902, n. 485.

Art. 5 - Per esercitare in tutto il territorio della Repubblica le professioni di ingegnere e di architetto e' necessario aver superato l'esame di Stato, a norma del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909 ferme restando le disposizioni trantitorie della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del presente regolamento.
Soltanto pero' agli iscritti nell'albo possono conferirsi le perizie e gli incarici di cui all'art. 4 della detta Legge 24 giugno 1923, n. 1395, salva in ogni caso l'eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso articolo 4 e nell'articolo 56 del presente regolamento.

Art. 6 - Non si puo' essere iscritti nell'albo se non in seguito a domanda firmata dal richiedente.

Art. 7 - La domanda di iscrizione nell'albo deve essere presentata alla presidenza dell'Ordine, redatta in carta da bollo da L. 10.000 e munita dei seguenti documenti (art. 3 legge):

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana, o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocita' con l'Italia;

c) certificato di residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

e) certificato di aver conseguito l'approvazione nell'esame di Stato, ai sensi dell'art. 4, prima parte, del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo articolo 60;

f) dichiarazione di non essere iscritti ne' di aver domandato l'iscrizione in altro albo d'ingegnere o di architetto.

Non puo' essere iscritto nell'albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcuna delle condanne di cui all'art. 28, prima parte, della Legge 8 giugno 1874, n. 1938 sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termine del Codice di procedura penale.

Art. 8 - Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il Consiglio dell'Ordine deve deliberare sulla domanda di iscrizione nell'albo.

La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all'uopo delegato dal presidente.

Art. 9- La deliberazione di cui all'art. 8 e' notificata all'interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello stesso termine e' data comunicazione con lettera ufficiale al Procuratore della Repubblica.

Art. 10- Contro la deliberazione del Consiglio dell'Ordine l'interessato ha diritto di ricorrere all'assemblea generale entro un mese dalla notificazione.
Entro il medesimo termine puo' ricorrere anche il Procuratore della repubblica presso il Tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 11, 12, 13 - Abrogati.

Art. 14, 15, 16 - Abrogato.

Art. 17- Contro la deliberazione del Consiglio Nazionale non e' dato alcun mezzo di impugnazione ne' in via amministrativa ne' in via giudiziaria, salvo il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione della Repubblica, nei casi di incompetenza o eccesso di potere.

Art. 18 - Le spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero degli iscritti.
L'ammontare delle spese viene determinato dal Consiglio nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'Ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalita' per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine.
I Consigli dell'Ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.

Art. 19 - Il Consiglio nazionale stabilira' con il proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad esso e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile.

Art. 20 - La cancellazione dall'albo oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'art. 37, n. 2, del presente regolamento, e' pronunziata dal Consiglio dell'Ordine, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento all'iscrizione.

Art. 21 - Nel caso di cancellazione, sara' data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facolta' di reclamare in conformita' dei precedenti articoli 10, 13 e 16.
Cessate le cause che hanno motivato la cancellazione dall'albo, l'interessato puo' fare domanda per esservi riammesso. Ove questa non sia accolta, egli potra' presentare ricorso in conformita' ai suindicati artt. 10, 13 e 16.

Art. 22 - Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il Consiglio dell'Ordine, nel mese di gennaio di ogni anno provvedera' alla revisione dell'albo, portandovi le varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati i quali avranno diritto di reclamo in conforrnita' dei precedenti artt. 10, 13 e 16.

Art. 23 - L'albo, stampato a cura e spese dell'Ordine, e' inviato alla Corte di Appello, ai Tribunali, alle Preture, alla Prefettura ed alle Camere di Commercio, aventi sede nel distretto dell'Ordine. Sara' pure rimesso al Ministero di Grazia e Giustizia, dell'interno, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e dell'istruzione, nonche' al Consiglio nazionale agli altri Consigli dell'Ordine.
Potra' inoltre essere trasmesso a quegli Enti pubblici e privati che il Conslglio reputera' opportuno e, dietro pagamento, dovra' esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta.
Agli uffici ed Enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l'albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'albo

Art. 24 - Non si puo' far parte che di un solo Ordine di ingegneri o di archltetti.
Chi si trova iscritto nell'Ordine di una provincia, puo' chiedere il trasferimento dell'iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall'art. 7 e da un certificato rilasciato dal presidente dell'Ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:

a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;

b) che l'istante e' in regola col pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, di quello stabilito a norma dell'art. 18.
Avvenuta l'iscrizione nell'albo del nuovo Ordine, il presidente di questo ne dara' avviso al presidente dell'altro onde provveda alla cancellazione.

Art. 25 - Il Consiglio dell'Ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.
L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio della Repubblica.

Capo II - DELL'ORDINE E DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Sezione I - Dell'Ordine

Art. 26- La convocazione dell'Ordine in adunanza generale, salvo per quanto riguarda l'elezione del Consiglio dell'Ordine, e' indetta dal presidente del Consiglio dell'Ordine, mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L'avviso conterra' l'ordine del giorno dell'adunanza.
La validita' delle adunanze, e' data, in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione non potra' aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sara' legale qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 27 - Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie.
Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall'art. 30 e provvederanno all'elezione dei membri del Consiglio, all'elezione, quando del caso, dei designati per il consiglio nazioanle ed all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo.
Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno.
Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio ritiene conveniente convocarle o quando, da almeno un quinto degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta motivata.
Le adunanze saranno convocate con le modalita' indicate nell'articolo precedente.

Art. 28 - La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie e' tenuta dal presidente del Consiglio dell'Ordine; in caso di assenza del presidente (e, dove esista, del vicepresidente), il consigliere piu' anziano fra i presenti assume la presidenza.
Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza, dal piu' giovane tra i consiglieri presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
Ogni votazione e' palese, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell'art. 30.

Sezione II - Del Consiglio dell'Ordine

Art. 29 - Ciascun Ordine degli ingegneri e ciascun Ordine degli architetti e' retto dal Consiglio.

Art. 30 - I componenti del Consiglio dell'Ordine sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo, convocati in adunanza ordinaria entro il mese di gennaio.
Tutti gli iscritti nell'albo possono essere eletti a far parte del Consiglio.

Art. 31 - Abrogato.

Art. 32 - I membri del Consiglio devono essere iscritti nell'albo e durano in carica due anni. Essi sono rieleggibili.

Art. 33 - Abrogato.

Art. 34 - Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo puo' proporre reclamo al Consiglio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione.
Il ricorso non ha in alcun caso effetto sospensivo.

Art. 35 - Abrogato.

Art. 36 - Il Consiglio si aduna ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio.

Art. 37 - Il Consiglio dell'Ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari:

1) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinche' il loro compito venga adempiuto con probita' e diligenza;

2) prende i provvedimenti disciplinari;

3) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentanto, ove occorra, denunzia all'autorita' giudiziaria;

4) determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine, ed eventualmente, per il funzionamento della Commissione centrale, nonche' le modalita' del pagamento del contributo;

5) compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende accettata dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'Ordine;

6) da' i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.

Art. 38 - Il presidente del Consiglio dell'Ordine rappresenta legalmente l'Ordine ed il Consiglio stesso.
In caso di assenza del presidente (e ove esista, del vice presidente) il Consigliere piu' anziano ne fa le veci.

Art. 39 - Il segretario riceve le domande d'iscrizione nell'Albo (art. 7), annotandole in un apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consigliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal Consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell'Ordine e del Consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca.
In mancanza del segretario, il consilgiere meno anziano ne fa le veci.

Art. 40 - Il tesoriere economo e' responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprieta' dell'Ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal presidente e conformati dal segretario.
Deve tenere i seguenti registri:

a) registro a madre e figlia per le somme riscosse;

b) registro contabile di entrata e di uscita;

c) registro dei mandati di pagamento;

d) inventario del patrimonio dell'Ordine.

In caso di bisogno improrogabile, il presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere economo.

Art. 41 - Abrogato.

Art. 42 - Il Consiglio dell'Ordine puo' disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni.

Capo III - DEI GIUDIZI DISCIPLINARI

Art. 43 - Il Consiglio dell'Ordine e' chiamato a reprimere d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.

Art. 44 - Il presidente assumendo le informazioni che stimera' opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del presidente, il Consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.
In caso affermativo, il presidente nomina il relatore e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al Consiglio dell'Ordine in un termine non minore di giorni quindici per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico.
Nel giorno indicato ha luogo la discussione in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il Consiglio prende le sue deliberazioni.
Ove l'incolpato non si presenti ne' giustifichi un legittimo impedimento, si procedera' in sua assenza.

Art. 45 - Le pene disciplinari, che il Consiglio puo' pronunziare contro gli iscritti nell'albo sono:

l) l'avvertimento;

2) la censura;

3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;

4) la cancellazione dall'albo.

L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi.
Esso e' dato con lettera del presidente per delega del Consiglio.
La censura e' una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.
La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 46 - Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Consiglio, a seconda delle circostanze, puo' eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione: quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.
Qualora si tratti di condanna che impedirebbe l'iscrizione nell'albo giusta l'art. 7 del presente regolamento in relazione all'art. 28, parte prima della Legge 8 giugno 1874, n. 1938, e' sempre ordinata la cancellazione dall'albo, a norma del precedente art. 20.

Art. 47 - Chi sia stato cancellato dall'albo, in seguito a giudizio disciplinare, puo' esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

a) nel caso preveduto dall'art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del Codice di procedura penale;

b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative ed, ove non sia accolta, l'interessato puo' ricorrere in conformita' degli artt. 10, 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 48 - Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in materia disciplinare possono essere impugnate dall'incolpato e dal Procuratore della Repubblica, in conformita' dell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 49 - L'incolpato, che sia membro del Consiglio dell'Ordine, e' soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio dell'Ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo presidente della Corte di Appello.
Contro la deliberazione del Consiglio dell'Ordine e' ammesso ricorso alla Commissione centrale in conformita' degli artt. 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 50 - Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, all'art. 18, da' luogo a giudizio disciplinare.

Capo IV - DELL'OGGETTO E DEI LIMITI DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO

Art. 51 - Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonche' in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

Art. 52 - Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonche' i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.
Tuttavia le opere di edilizia civile, che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla Legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichita' e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica puo' essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

Art. 53 - Le disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni d'ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto puo' formare oggetto dell'attivita' professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, ne' le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395.

Art. 54 - Coloro che abbiano conseguito il diploma di laure d'ingegnere presso gli Istituti d'istruzione superiore indicati nell'art. 1 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere, anche le mansioni indicate nell'art. 52 del presente regolamento.
Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere-archi- tetto presso gli Istituti di istruzione superiore indicati nell'art. 1 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali.
La presente disposizione e' applicabile anche a coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto civile nei terrnini suddetti, ad eccezione pero' di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonche' i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche.

Art. 55 - Sono escluse dalle disposizioni del presente capo le opere di rilevante importanza che siano assegnate in seguito a pubblico concorso.
Per le opere di rilevante importanza, anche quando siano assegnate in seguito a concorso, e' sempre necessario che la parte tecnica venga eseguita sotto la direzione e responsabilita' di persone abilitate all'esercizio della professione di ingegnere ovvero della professione di architetto purche' si tratti delle opere contemplate dall'art. 52.

Art. 56 - Le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze:

a) che si tratti di casi di speciale importanza i quali richiedano l'opera di un luminare della scienza o di un tecnico di fama singolare, non iscritto nell'albo;

b) che si tratti di semplici applicazioni della tecnica, non richiedenti speciale preparazione scientifica o che non vi siano nelle localita' professionisti iscritti nell'albo ai quali affidare la perizia o l'incarico.

Capo V - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 57 - Gli Ordini degli ingegneri o degli architetti ed i rispettivi Consigli sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero di grazia e giustizia il quale la esercita direttamente ovvero per il tramite dei procuratori generali presso la Corte di Appello e dei procuratori della Repubblica.
Il Ministero per la grazia e giustizia vigila all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed all'uopo puo' fare, direttamente ovvero a mezzo dei suddetti magistrati, le opportune richieste ai singoli Ordini ed ai rispettivi Consigli.

Art. 58 - Quando nel presente regolamento si fa menzione di un'autorita' giudiziaria, s'intende quella che ha giurisdizione nel capoluogo dell'Ordine.

Capo VI - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE

Art. 59 - Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, nel capoluogo di ogni provincia il primo presidente della Corte di Appello, o nelle province che non sono sede di Corte di Appello, il presidente del Tribunale, invita, con i mezzi di pubblicita' che ritiene piu' convenienti, coloro che hanno conseguito il diploma di ingegnere e di architetto dagli Istituti indicati nell'art. 1 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, o si trovino nelle condizioni stabilite dagli artt. 3, 8, 9 e 10 della legge stessa, e dall'art. 74 del presente regolamento a presentare domanda redatta nel modo indicato dall'art. 7 del presente regolamento e munita dei documenti ivi stabiliti e di quegli altri che il richiedente stimi opportuni.

Art. 60 - I diplomi menzionati nell'art. l della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, costituiscono, agli effetti dell'iscrizione, il titolo di cui all'art. 7, lettera e) per coloro che li hanno conseguiti entro il 31 dicembre 1924, ai termini dell'art. 31 del R.D.L. 25 settembre 1924, n. 1585, ovvero li conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dell'art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. 61 - Il grado accademico di ingegnere o di architetto, conferito prima della pubblicazione della L. 24 giugno 1923, n. 1395, indipendentemente da ogni esame in seguito a giudizio tecnico su pubblicazioni o su lavori e' considerato equipollente, agli effetti della legge predetta e del presente regolamento, al grado conferito da uno degli istituti indicati nell'art. 1 della medesima legge, in base agli esami stabiliti dalle norme sull'istruzione superiore.

Art. 62 - Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle province o dei comuni, e che si trovino iscritti nell'albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione.
I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilita' preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.
Per l'esercizio della libera professione e' in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui il funzionario dipende.
E' riservata alle singole amministrazioni dello Stato la facolta' di liquidare ai propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalita' di pubblico interesse.
Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo ne' superiore alla meta' salvo disposizioni speciali in contrario. La riduzione non avra' luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi profesionisti, quali componenti di una Commissione.

Art. 63 - Per i funzionari delle pubbliche amministrazioni l'iscrizione nell'albo non puo' costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Artt. 64-71 - Abrogati.

Art. 72 - I diplomati ingegneri ed architetti degli antichi Stati italiani godono degli stessi diritti stabiliti dall'art. 1 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, per coloro che sono stati diplomati nel Regno.

Art. 73 - Il titolo di ingegnere e, rispettivamente, quello di architetto, spetta esclusivamente a coloro che appartengono ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, abbiano acquisito la cittadinanza italiana in virtu' della sezione VI parte terza del trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2 del trattato di Rapallo, del R.D. 30 dicembre 1920, n. 1890 e del R.D.L. 29 gennaio 1922, n. 43, e inoltre fossero in possesso, alla data dell'annessione dei detti territori, di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di ingegnere civile autorizzato;

b) attestato del secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'ultimo esame di Stato della Scuola Superiore di Agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche;

c) l'assolutoria conseguita nelle stesse sucole superiori di cui al comma b) prima del 1885;

d) il diploma di laurea d'ingegneria conseguito in politecnici e scuole tecniche superiori non austriache equiparate al secondo esame di Stato dall'ordinanza ministeriale 27 dicembre 1893, Bollettino leggi imperiali n. 197; e) i diplomi conseguiti in altri Stati presso istituti non compresi nella predetta ordinanza e gia' riconosciuti validi ed equipollenti in casi individuali dalle autorita' ministeriali austriache.
Nessun altro titolo puo' ritenersi equipollente a quelli sopra indicati, anche se conferito in base all'ordinanza 14 marzo 1971 B. L.I. n. 130 della cessata monarchia austro-ungarica.

Art. 74 - Gli albi degli ingegneri ed architetti dei territori indicati nel precedente art. 73 comprenderanno uno speciale elenco supplementare e transitorio, nel quale saranno iscritti i geometri civili autorizzati dalle nuove province, i quali comprovino di avere superato l'esame della sezione geodetica di una scuola politecnica della cessata monarchia austro-ungarica prima del 31 dicembre 1913 e di possedere, alla data del 24 giugno 1923, I'autorizzazione, di cui all'ordinanza 7 maggio 1913 B.L.I. n. 77.
Gli interessati, entro il termine perentorio di mesi tre dalla pubblicazione del presente regolamento dovranno presentare domanda a norma degli articoli 59 e 65.
Coloro che sono compresi nell'elenco di cui sopra, pur conservando il titolo di geometra civile, hanno gli stessi diritti degli ingegneri iscritti negli albi, ad eccezione di quanto riguarda l'esercizio professionale, il quale ha per oggetto le mansioni di spettanza del perito agrimensore (geometra) nonche', a mente del paragrafo 5 della predetta ordinanza 7 maggio 1913, I'esecuzione di progetti e misurazioni planimetriche e altimetriche di ogni specie nel campo geodetico ed, in particolare, la compilazione di piani di situazione e di livello, di piani di divisioni di terreno, di piani di commassazione e arrotondamento, le demarcazioni di confini, regolazioni di confini e altimetrie, l'esecuzione di tutti i lavori cartografici e fotogrammetrici, la revisione dei piani e dei calcoli geometrici ed il rilascio di autenticazioni su quanto sopra.

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