Richiesta parere di congruità notule

Il rilascio del parere di congruità può avvenire a seguito di presentazione alla segreteria di apposita istanza scritta utilizzando il modulo scaricabile di seguito sul quale dovrà essere apposta marca da bollo da Euro 16,00.

Richiesta congruità notule

Al momento della presentazione dell’istanza il richiedente dovrà depositare tutta la documentazione indicata nella domanda in duplice copia e versando il contributo fisso di Euro 80,00.

Il rilascio del parere di congruità segue le regole del procedimento amministrativo e del “Regolamento sul funzionamento delle commissioni pareri e sulla procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali” scaricabile di seguito sul quale non riportati gli importi dei diritti di segreteria dovuti per il rilascio.

Questo Consiglio, nell’accettazione delle richieste di parere di congruità presentate in Segreteria, opererà in conformità a quanto indicato all’art. 10 delle Linee Guida che si riporta di seguito:

” L’Ordine territoriale non accetta domande e/o non rilascia pareri di congruità nei seguenti casi (salvo che la richiesta non provenga direttamente dall’organo giurisdizionale):

  • Per prestazioni professionali svolte dopo la data del 29/08/2017, qualora non esista traccia del preventivo in forma scritta o digitale trasmesso al Committente (ipotesi di violazione di legge, ovvero dell’art. 9, comma 4 del D.L. 1/2012);
  • Per prestazioni professionali svolte prima del 29/08/2017, qualora il Professionista dichiari di non aver reso noto il preventivo al Committente, in qualunque forma”.

 Pertanto per prestazioni professionali eseguite e terminate prima del 29.08.2017 l’Ordine potrà accettare la domanda solo  dietro presentazione da parte del professionista di una autocertificazione nella quale si dichiari di avere reso noto al committente, anche in forma verbale,  il preventivo di spesa, il grado di complessità dell’incarico, i tempi di completamento dell’attività e il possesso di polizza assicurativa professionale.

Per prestazioni professionali svolte dopo la data del 29.08.2017, qualora non esista traccia del preventivo in forma scritta o digitale trasmesso al committente (ipotesi di violazione dell’art. 9 comma 4 del D.L. 1/2012), l’Ordine non potrà accettare la domanda né rilasciare il parere di congruità.

 


E’ attualmente in fase beta la possibilità di gestire la richiesta integralmente on-line, tramite il seguente form, riportato esclusivamente a fini di testing. Non appena la funzionalità verrà implementata, il form sostituirà la gestione cartacea della richiesta. Ci scusiamo per il disagio.

Regolamento mod. 11-10-2017

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