RECUPERO SOTTOTETTI

Notizia pubblicata il 26/08/2010

Si comunica che con la pubblicazione sul BURT (n. 32 del 11/08/2010) è efficace la delibera di Consiglio Comunale n. 117 del 21/07/2010, con la quale è stata approvata una variante al PRG per il recupero a fini abitativi dei sottotetti di cui alla L.R. 5/2010.
In sintesi è possibile trasformare in locali abitabili i sottotetti che hanno i requisiti prescritti dalla L.R. 5/2010 e dalla citata variante di PRG.
La trasformazione del sottotetto è attivabile previa presentazione di DIA (intervento di ristrutturazione edilizia), soggetta al pagamento degli oneri concessori.
Fino al 31/12/2010 gli importi degli oneri ammontano a circa 22 €/mc oltre il contributo sul costo di costruzione.
Dal 01/01/2011 gli oneri ammonteranno a circa 30 €/mc oltre il contributo sul costo di costruzione.

Il Direttore dell'Ufficio Edilizia
Arch. Calussi Roberto



Si riporta il testo dell'art. 57 delle NTA di PRG.

Art. 57 – Legge Regionale 8 febbraio 2010, n. 5 “Norme per il recupero abitativo dei sottotetti”

1. Negli edifici residenziali, esistenti o in via di realizzazione al 27 febbraio 2010, in cui il P.R.G. ammette interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, è consentito il recupero abitativo dei sottotetti di cui alla legge regionale n. 5/2010. Sono edifici in via di realizzazione quelli per cui a tale data sia stato ritirato il permesso di costruire, ovvero sia efficace la denuncia di inizio attività.

2. Requisiti igienico-sanitari ed impiantistici.
Alle superfici minime dei vani abitabili di 9 mq e 14 mq, per una altezza media di m, 2,70 corrispondono volumi netti non inferiori rispettivamente a mc 24,30 e mc 37,80. Pertanto, dal momento che devono essere mantenute le stesse caratteristiche prestazionali dei vani abitabili, qualora l’altezza media dei sottotetti sia inferiore a m. 2,70, deve essere proporzionalmente aumentata la superficie dei vani, in modo che la cubatura non sia inferiore a tali quantità minime.
Per i vani aventi rapporto aeroilluminante compreso fra 1/14 ed 1/16 è prescritta l’installazione di impianti di aerazione meccanizzata, la cui idoneità deve essere asseverata dal progettista.
I sottotetti non conformi alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, devono essere adeguati alla vigente disciplina in materia di contenimento dei consumi energetici.